CHI SIAMO

Siamo l'ex-IRRE del Veneto, ora Nucleo Regionale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica avviata dalla Finanziaria 2007 attraverso la soppressione di INDIRE e degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE).

Siamo attualmente sottoposti ad una gestione commissariale.

 

L’Atto di indirizzo del 10 luglio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, sottende la valorizzazione del patrimonio IRRE a livello di competenze progettuali maturate, a livello di buone prassi attivate, come capacità di integrazione con le scuole e con le altre istituzioni, ma anche come opportunità di sviluppo professionale per i docenti, occasione di crescita del sistema scuola regionale, opportunità di promozione culturale del territorio.

 

 

Direttore ad interim

 

Alessandra Missana

 

 

Ricercatori


Maria Luisa Faccin

Roberta Focchiatti

Anna Rita Mancarella

Paolo Scapinello

Marta Todeschini

Franco Torcellan

 

 

Personale Amministrativo


Massimo Gusso, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi


Isabella Ferruda, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi


Maria Luisa Casarin, Assistente Amministrativo


Marialuisa Nanino, Assistente Amministrativo


Antonella Pisano, Assistente Amministrativo

 

Cristina Massaria, Collaboratore Scolastico


Daniela Zener, Collaboratore Scolastico

 

 

Personale Tecnico


Alessandro Penzo, Assistente Tecnico

 

 

 

Anagrafe delle prestazioni

Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 - art. 53 comma 14

 

Anagrafe delle prestazioni - Elenco consulenti 1° semestre 2011
Elenco_consulenti_semestre_1 _2011.pdf
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Artt. 610/611)


Art. 610

Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

 

Art. 611

L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale  eperiferica, è definita con  regolamento   adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica   del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.